Detrazioni a favore delle erogazioni liberali a favore della CRI Rimini (ODV)

Per le Persone fisiche

le erogazioni liberali in denaro, da effettuarsi mediante sistemi tracciabili di pagamento o in natura

  • sono ammesse in detrazione dall’Irpef per il 35% dell’importo, nel limite massimo di € 30.000 per periodo d’imposta

oppure in alternativa

  • sono deducibili dal reddito dell’erogatore nel limite del 10% del reddito dichiarato in caso di incapienza, l’eccedenza può essere riportata fino al 4° anno successivo.

Per le imprese

Le erogazioni liberal in denaro, da effettuarsi mediante sistemi tracciabili di pagamento o in natura sono deducibili dal reddito dell’erogatore nel limite del 10% del reddito dichiarato in caso di incapienza, l’eccedenza può essere riportata fino al 4° anno successivo.

Valorizzazione delle donazioni diverse dal denaro (Beni in natura)

Generalmente il valore del bene è calcolato in base al valore normale, quindi ai sensi del TUIR (art. 9), “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”;

Nel caso di bene strumentale il valore della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento;

Nel caso della cessione dei beni e delle prestazioni dei servizi oggetto dell’attività dell’impresa o di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, la detrazione o deduzione è calcolata con riferimento al minore tra il valore normale e il valore delle rimanenze finali (art. 92 del TUIR):

Nel caso in cui il valore del bene non sia oggettivamente determinabile o superi i 30.000 euro è obbligatoria una perizia giurata che attesti il valore.

Per ottenere le detrazioni o deduzioni fiscali la donazione deve essere accompagnata da un atto scritto in cui:

  • il donatore descrive i beni donati, indica i relativi valori e, nel caso, allega la perizia giurata;
  • l’ente beneficiario si impegna ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per le attività statutarie.
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